Al comma 9-bis dell’art. 121 Decreto Rilancio, come modificato dalla Legge Bilancio 2021 n. 178/20 sono state chiarite le maggioranze necessarie per ritenere valida la delibera condominiale che autorizza (o nega) l’esecuzione degli interventi agevolabili con il Superbonus 110%
“Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole […]”.
Pertanto se la delibera è approvata con una maggioranza “semplice” di 1/3 del valore dell’edificio (333/1000) si darà corso ai lavori incentivabili.
Attenzione !
Non è sempre così.
Infatti le opere che modificano l'estetica dell'edifici, e che alterano il c.d. “decoro architettonico” dello stabile, necessitano dell’unanimità.
Ord, Trib. Milano, sez. XIII, ord., 30 settembre 2021
Il Giudice milanese richiamando la giurisprudenza di legittimità afferma che le disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2020 non modificano la disciplina codicistica delle innovazioni di cui all’art. 1120 cc sicchè l'eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato (Cass., ord. n. 10371/2021).
Conseguentemente, la relativa delibera necessita del consenso unanime dei condomini.
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