Riforma Cartabia, cosa cambia nei procedimenti

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La Legge di bilancio in vigore dal 1/01/23 anticipa l’entrata in vigore di alcune disposizioni della “riforma Cartabia” ottenendo un effetto contrario agli obiettivi: anziché uniformare e semplificare, differenzia e complica.

Gli avvocati si troveranno a districarsi in procedimenti pendenti avanti al medesimo Ufficio, ma diversamente disciplinati, e vedranno quindi applicate “procedure civili” differenziate al medesimo diritto sostanziale.

Emblematico l’impatto sui giudizi di Cassazione pendenti.

Le norme sul ricorso per cassazione e relative disposizioni di attuazione, come modificate dal D.Lgsl. 149/22 hanno efficacia dal 1/01/23 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data. Tuttavia gli artt. 372-375-376-377-378-379-380-380bis-380bis1-380ter-390 e 391bis cpc che si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato alla data del 1/01/23 (quindi già pendenti), ma per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di Consiglio.

Attenzione però: le norme sulle impugnazioni in generale e sull’appello si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/23.
 
In sintesi la legge di Bilancio ha anticipato al 28/2/23 l’entrata in vigore della Riforma già prevista al 30/6/23, salvo ulteriormente anticipare al 01/01/23 l’applicazione di alcune norme ai giudizi pendenti, ma non troppo….se l’udienza è fissata o no, la disciplina è diversa.
 
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