L’abitudine degli avvocati alle notifiche di atti in corso di causa “presso il procuratore costituito”, può essere fonte di guai! Accade che il Giudice, anche investito di questione non ricadente tra le materie obbligatorie ex art .5 Dlgsl 28/10, inviti le parti ad esperire procedura di mediazione. Dove va notificata la convocazione ? Si sta delineando un orientamento giurisprudenziale che desta interesse per le implicazioni che comporta in sede processuale. Regola generale è che l’atto debba essere portato a conoscenza del destinatario art. 8D. Lgs. n. 28/2010, “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, Ancor più se l’atto ha un contenuto teso a verificare la volontà conciliativa dell’interessato e di decidere del proprio conflitto. Può dunque accadere che trattandosi di “atto in corso di causa” la notifica venga effettuata al procuratore costituito. Tuttavia ciò può avvenire validamente solo laddove l’elezione di domicilio presso il difensore sia stata espressamente effettuata anche per la fase stragiudiziale o, ancor meglio, per la procedura di mediazione ex L. 28/10. Già giudici di merito si sono espressi ritenendo non validamente esperita la mediazione nel caso in cui non sia possibile verificare che l’atto sia stato portato a conoscenza diretta dell’interessato o perché non comunicato personalmente ovvero perché comunicato al procuratore costituito ma senza indicazione della validità dell’elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale. GDP ROMA 23/11/21 N. 24982 L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessaal solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali.In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. Tribunale di Cremona - sentenza del 01.07.2021 è da accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto che abbia lamentato lo scorretto avvio della procedura, proprio perché la domanda di mediazione era stata notificata soltanto al difensore costituito e non anche alla parte personalmente Tribunale di Palermo, 5 settembre 2019, n. 3903 secondo il Tribunale di Palermo, la notifica della comunicazione relativa all’avvio del procedimento di mediazione deve essere effettuata al domicilio della controparte anziché all’avvocato difensore della stessa. Tale soluzione sarebbe argomentabile anche tenendo presente che lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. In considerazione di tutto ciò, e tenendo altresì conto che nel caso di specie si evinceva, dall’esame della documentazione prodotta in causa, che l’invito a partecipare all’incontro di mediazione fissato era stato notificato mediante PEC al solo avvocato difensore di controparte e non a quest’ultima personalmente, il Tribunale di Palermo, ritenendo appunto disatteso l’impianto normativo del D. Lgs. n. 28/2010, ha ritenuto che la parte non fosse stata invitata regolarmente in mediazione, e pertanto ha dichiarato l’improcedibilità ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. Tribunale di Trapani, con l’ordinanza 13 luglio 2016, poiché, in quel caso, la comunicazione dell’invito non era stata effettuata con mezzo adeguato, stante l’errata indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione medesima, con la conseguenza che il Tribunale ha disposto la rinnovazione della procedura Tribunale di Catania, Ordinanza 14/10/21 che ha ritenuto valida la notifica solo al procuratore costituito laddove si evinca che la parte abbia espressamente effettuato l’elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale e per la procedura di mediazione ex L.28/10 Tribunale di Avellino nella sentenza n. 178/2023 , “lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi in base a tale disposto, volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto, è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”.
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